RINNOVO PATENTI


Servizio di rinnovo patenti A-B e superiori

Documentazione necessaria:

  • una foto recente formato tessera
  • la patente in scadenza/scaduta

CARTA SOSTITUTIVA RILASCIATA AL MOMENTO DELLA VISITA



LE REGOLE PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.

Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.

La valutazione medica di idoneità è richiesta per:

  • conseguimento patente
  • rinnovo patente
  • revisione patente
  • estensione ad una categoria di patente diversa da quella posseduta

Documentazione:

  • una foto recente formato tessera
  • la patente in scadenza/scaduta

Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti (già compresi nel prezzo e forniti direttamente dalla struttura).

Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato (la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente)
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.

DURATA DI VALIDITÀ DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PATENTE DI GUIDA

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate:

  • ogni 10 anni fino al compimento dei 50 anni
  • ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.

Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 65 anni
  • ogni 2 anni dopo il compimento dei 65 anni

Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.

Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.

Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.

Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate:

  • ogni 5 anni fino al compimento dei 70 anni
  • ogni 3 anni fino al compimento degli 80 anni
  • ogni 2 anni dopo il compimento degli 80 anni

Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.

Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.

Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.

Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.

Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.

SCADENZA DELLE PATENTI

Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente.

Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.

PER CHI È AFFETTO DA DIABETE

  • Per la patente A, B e BE la visita è effettuata dai medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio dell’unità sanitaria locale che, sulla base delle condizioni cliniche rilevate, possono fissare una scadenza della patente ridotta rispetto allo standard
  • Per la patente C, D, CE e DE la visita è effettuata da una Commissione medica locale integrata da un medico specialista diabetologo.


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