Documentazione necessaria:
La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente.
Il rinnovo consiste in una visita per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida da parte di medici abilitati.
La valutazione medica di idoneità è richiesta per:
Documentazione:
Il medico trasmette al Ministero in via telematica il certificato medico, la foto, la firma del patentato e gli estremi dei versamenti (già compresi nel prezzo e forniti direttamente dalla struttura).
Se la visita ha esito positivo, il medico stampa la ricevuta di avvenuta conferma di validità e la consegna all’interessato (la ricevuta è valida esclusivamente per la circolazione sul territorio italiano e fino al ricevimento della nuova patente)
Successivamente il Ministero invia una nuova patente all’indirizzo del titolare indicato in fase di rinnovo, tramite posta assicurata con spese a carico del destinatario. E’ possibile anche indicare un indirizzo di recapito diverso da quello di residenza.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE devono essere rinnovate:
Le corrispondenti patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S, BS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale, ogni 5 anni fino a 70 anni di età e successivamente seguono le scadenze regolari.
Le patenti C1, C1E, C, CE devono essere rinnovate:
Dopo i 65 anni la visita di conferma di validità deve essere effettuata in una Commissione medica locale.
Dopo i 65 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente CE autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico maggiore di 20 t occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Le corrispondenti patenti speciali C1S, CS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti D1, D1E, D, DE devono essere rinnovate:
Dopo i 60 anni le patenti D1 o D consentono di guidare solo i veicoli previsti con la patente B, mentre le patenti D1E e DE abilitano alla guida solo dei veicoli per i quali è richiesta la patente BE.
Dopo i 60 anni e fino ai 68 anni per condurre con la patente D1, D1E, D e DE autobus, autocarri, autotreni, autosnodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone occorre uno specifico attestato da conseguire ogni anno a seguito di una visita specialistica in Commissione medica locale.
Dopo i 68 anni non si possono più guidare questi veicoli.
Dopo i 65 anni chi è in possesso di patente D o DE conseguita entro il 30/9/2004, che consente la guida dei veicoli abilitati, rispettivamente, dalla patente C e CE, per poter continuare a condurre questi mezzi deve rispettare le regole di rinnovo previste per le patenti C e CE.
Le corrispondenti patenti speciali D1S, DS devono essere rinnovate sempre in Commissione medica locale e seguono le scadenze regolari.
Le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono nel giorno e mese del compleanno del conducente.
Questa disposizione non si applica alle patenti C e D (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE), alle CQC (Carta di qualificazione del conducente) e alle patenti A e B rinnovate con visita effettuata da una Commissione medica locale o da medici Asl specialisti nell’area della diabetologia e delle malattie del ricambio.